Art. 1 - Denominazione E' costituita l'Associazione Goistica Italiana, di seguito chiamata AGI. E' una libera Associazione di fatto, aconfessionale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, artt. 36 e segg. del Codice Civile nonché del presente Statuto.
Art. 2 - Sede L'AGI elegge la propria sede sociale nel domicilio del Presidente ovvero del Segretario, o dove riterrà più opportuno, senza che sorga l'obbligo di modificare il presente Statuto.
Art. 3 - Scopi L'AGI persegue come scopo la promozione e diffusione del gioco del Go nei suoi aspetti ludico, sportivo e culturale, in modo particolare ancorché non esclusivo in Italia. A tale fine l'AGI:
Promuove la conoscenza del Go presso persone, enti ed istituzioni quali scuole, università, associazioni culturali, etc.
Organizza e promuove manifestazioni, seminari, corsi e incontri di formazione per la crescita dei giocatori di Go.
Organizza e promuove tornei per permettere il confronto tra giocatori italiani e stranieri.
Produce e favorisce la produzione di materiale informativo, didattico e di approfondimento culturale.
Collabora a vario titolo con organismi italiani e stranieri che perseguano finalità analoghe.
Fa - in generale - tutto quanto ritenga opportuno nel rispetto delle leggi vigenti per conseguire le finalità indicate.
Art. 4 - Principi
L'AGI persegue le proprie finalità assumendo quale proprio principio inderogabile il massimo rispetto per la libertà individuale dei Soci, per la correttezza democratica sul piano interno ed esterno e per la massima trasparenza su tutti i fatti legati alla vita dell'Associazione.
A quest'ultimo proposito - in particolare - i verbali e tutti gli atti concernenti l'attività dell'associazione devono essere resi pubblici ai Soci secondo il principio enunciato. L'AGI utilizza a tale scopo organi ufficiali di diffusione delle notizie e dei dati. Tali organi vengono definiti e regolamentati nel Regolamento interno. Nessun atto ufficiale legato all'attività dell'associazione può essere tenuto segreto ad alcun Socio o protetto da omissis, tranne che nei casi imposti da leggi vigenti.
Ove si verificassero casi in cui la segretezza sia espressamente richiesta su specifici documenti e per precisi motivi da colui o coloro cui i documenti si riferiscono, o da cui sono stati inoltrati all'AGI, potrà essere mantenuta la segretezza sul documento per un periodo non superiore ai novanta giorni.
Art. 5 - Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Titolo II - I Soci
Art. 6 - I Soci
L'associazione all'AGI è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ed alle associazioni, di qualsiasi cittadinanza esse siano, che ne condividano le finalità e ne approvino i modi di attuazione, e senza che vi sia altra forma di discriminazione relativamente all'ammissione. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci ordinari : persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero materiale alla promozione e alla diffusione del Go, ovvero alla costituzione o al successo dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal pagamento delle quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 7 - Ammissione dei Soci
La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della domanda, e non può opporre un rifiuto tranne che nei casi in cui si ravvisi negli atti e nelle manifestazioni dell'aspirante Socio una grave difformità dai principi dell'Associazione esposti nel precedente art. 4, o si riscontri un atteggiamento palesemente rivolto ad ostacolarne le finalità esposte nel precedente art. 3. In tali casi è fatto obbligo al Consiglio Direttivo di sottoporre al parere dell'Assemblea nella sua prima seduta utile l'ammissione dell'aspirante socio, il quale ha il diritto di esporre in quella sede le sue ragioni.
L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
Art. 8 - Obblighi dei Soci Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'AGI, il Consiglio Direttivo deve applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida. Nei casi più gravi deve ricorrere all'intervento di un Collegio Arbitrale (cfr. successivo art. 26).
Art. 9 - Diritti dei Soci
Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
volontaria rinuncia, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, a decorrere dalla data di detta comunicazione
morosità, accertata dal Tesoriere, a decorrere dalla data della delibera di accertamento
morte del Socio, ovvero messa in liquidazione quando trattasi di persona giuridica od associazione.
Titolo III - Patrimonio e mezzi finanziari
Art. 11 - L'esercizio finanziario e il bilancio L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 giugno. Devono essere disponibili alla consultazione dei Soci almeno 15 giorni prima della seduta.
Art. 12 - Il patrimonio Il patrimonio dell'AGI è indivisibile ed è costituito:
dai fondi di riserva
da ogni bene mobile ed immobile appartenente all'Associazione pervenuto per
acquisto, donazioni o liberalità, lascito o altro titolo
dall'utile derivante da iniziative o manifestazioni o da partecipazioni ad esse
da ogni altra entrata che concorrerà ad aumentare l'attivo dell'Associazione.
E' vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Art. 13 - I mezzi finanziari I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:
dalla quota associativa annuale a carico di tutti i Soci ordinari e dalle quote aggiuntive necessarie al raggiungimento degli scopi sociali deliberati dall'Assemblea
da qualunque altra forma di finanziamento e sovvenzioni erogate da parte di enti ed istituzioni italiani ed internazionali.
L'Associazione può decidere forme di finanziamento diverse, fermi restando i limiti posti dal presente Statuto.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in linea con le finalità statutarie.
Titolo IV - L'Assemblea dei Soci
Art. 14 - Compiti L'Assemblea dei Soci è l'organo decisionale dell'Associazione e rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
Sue prerogative inalienabili sono:
l'elezione del Consiglio Direttivo
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio
l'approvazione della relazione generale del Consiglio Direttivo
le deliberazioni relative a variazioni del presente Statuto e del Regolamento Interno dell'Associazione
deliberazioni relative a qualunque aspetto della vita associativa, cui è compito del Consiglio Direttivo dare poi attuazione
la deliberazione di scioglimento dell'Associazione
la deliberazione di fusione con altra organizzazione analoga
ogni altra deliberazione non di competenza di altri organi a ciò espressamente preposti.
In particolare l'Assemblea ordinaria deve approvare i bilanci e la relazione generale del Consiglio Direttivo ad ogni sua seduta annuale, nonché eleggere il Consiglio Direttivo quando la scadenza del mandato di quest'ultimo coincida con la seduta.
Art. 15 - Convocazione L'Assemblea è convocata una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria ogniqualvolta venga richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, oppure da tanti Soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.
La convocazione spetta al Presidente, deve recare l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seduta e deve avvenire non meno di venti giorni prima della seduta, mediante lettera o altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni. L'atto di convocazione viene anche pubblicato sugli organi ufficiali di diffusione.
L'atto di convocazione deve altresì contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno della seduta, redatto a cura del Presidente. E' tuttavia possibile inserire punti all'Ordine del Giorno sino al termine della seduta. Contro tali aggiunte potrà tuttavia opporsi il parere dell'Assemblea.
Non potranno essere mai oggetto di aggiunte successive alla convocazione:
modifiche al presente Statuto o al Regolamento Interno.
scioglimento dell'associazione
fusione dell'associazione con altra organizzazione analoga
Potranno invece essere aggiunti anche successivamente alla convocazione, ma solo a condizione che sia possibile darne comunicazione ai Soci almeno dieci giorni prima della seduta:
ricorsi contro provvedimenti di sospensione di un Socio
mozioni di sfiducia al Consiglio Direttivo
Art. 16 - Rappresentanza Hanno diritto di intervenire in Assemblea, fisicamente o per delega, tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione relativamente all'anno nel quale la seduta si tiene. Tale regolarizzazione deve avvenire anche qualora la seduta preceda il termine fissato dal Regolamento per il pagamento della quota che quindi in tal caso deve intendersi anticipato alla data della seduta limitatamente ai Soci che intervengano in Assemblea.
Ciascun Socio potrà rappresentare fino ad un massimo di quindici altri Soci, purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà degli iscritti. Non raggiungendo tale numero di voti, la sessione è rimandata a non più di sette giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data, l'ora e il luogo di questa sessione possono essere fissati nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 17 - Svolgimento L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati mediante delega. Al fine di garantire a tutti i Soci l'opportunità della rappresentanza si dovranno adottare, ove opportuno, sistemi di voto o di rappresentanza diversi da quanto qui indicato, utilizzando a tale scopo anche le possibilità offerte dalla tecnologia, sempre nel rispetto delle leggi vigenti e del principio della parità tra i Soci. E' compito del Regolamento o delle delibere del Consiglio Direttivo indicare tali sistemi.
L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un Presidente ed un Segretario. Per tale elezione svolge funzioni di Presidente il Socio più anziano.
Il Segretario provvede a redigere i verbali dell'Assemblea. Tali verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nonché dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 18 - Modifiche al Regolamento Interno e allo Statuto Le modifiche al Regolamento Interno possono essere deliberate dall'Assemblea solo ove siano contemplate nell'atto di convocazione, e ove vi sia un voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci presenti o rappresentati.
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea solo ove siano contemplate nell'atto di convocazione e vengano approvate con un numero di voti pari almeno ai 2/3 dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea, e pari almeno alla metà di tutti gli iscritti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 21 del Codice Civile.
Le modifiche di cui al precedente comma non potranno mai riguardare le finalità e i principi dell'Associazione, stabiliti nei precedenti articoli 3 e 4, né il presente comma.
Art . 19 - Relazione generale Ad ogni Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo presenta una relazione generale sulla gestione dell'Associazione, e la sottopone al voto di approvazione dell'Assemblea.
Ove questo voto sia sfavorevole il Consiglio Direttivo decade immediatamente e si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 22, par. 2.
Art. 20 - Mozioni di sfiducia Su richiesta di almeno un quinto dei Soci può essere inserita nell'Ordine del Giorno di una Assemblea straordinaria una mozione di sfiducia individuale o collegiale nei confronti del Consiglio Direttivo. Tale mozione verrà votata a maggioranza semplice e ove venga accolta si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 22, par. 2.
Titolo V - Il Consiglio Direttivo
Art. 21 - L'elezione Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo. Il suo mandato tuttavia decade con la prima Assemblea Generale, nel corso della quale dovranno essere effettuate le elezioni del nuovo Consiglio. Ai fini della rieleggibilità (cfr. successivo art. 22) non si tiene conto di questa prima nomina.
Il Consiglio Direttivo - tranne il primo - è composto di sette membri, di cui tre eletti su base nazionale e quattro eletti su base regionale.
Per l'elezione dei Consiglieri determinati su base territoriale si considera una suddivisione dell'Italia in quattro regioni, di seguito definite: Regione Nord-Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana. Regione Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria. Regione Centro: Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna. Regione Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
I candidati alle elezioni su base regionale possono anche non risiedere nella regione in cui si candidano.
Ogni Socio voterà per l'elezione dei tre Consiglieri determinati su base nazionale e per l'elezione di un Consigliere eletto nella regione nella quale il Socio elettore risulta risiedere dai documenti a disposizione del Consiglio Direttivo. I Soci che risiedono all'estero verranno ricompresi in una delle quattro regioni secondo quanto deliberato dal Consiglio in carica, il quale osserverà criteri geografici e di distribuzione del numero dei Soci nelle varie regioni.
Ove la distribuzione degli iscritti tra le quattro regioni risultasse chiaramente sproporzionata sarà compito del Consiglio Direttivo in carica deliberare una diversa delimitazione dei confini delle quattro aree, al fine di ottenere una distribuzione più equa.
L'elezione dei quattro Consiglieri eletti su base geografica può avvenire in momenti diversi rispetto all'elezione dei tre eletti su base nazionale.
Il Consiglio si intende validamente costituito quando almeno 2/3 degli eletti accettano il mandato. Qualora gli eletti siano in numero inferiore a sette il Consiglio stesso provvederà all'integrazione dei suoi membri per cooptazione.
Ove per qualsiasi motivo nella seduta dell'Assemblea non si riuscisse ad eleggere un Consiglio valido, rimarrà in carica il Consiglio uscente al quale competerà l'obbligo di convocare un'Assemblea Straordinaria non prima di venti giorni e non oltre sessanta per celebrare nuove elezioni.
Per tutto quanto non qui specificato relativamente alla procedure di voto ci si atterrà a quanto disposto dal Regolamento Interno.
Art. 22 - Mandato Tutti i Consiglieri durano in carica per un periodo di due anni. Chiunque abbia ricoperto la carica di Presidente oppure di Segretario nel corso di due mandati consecutivi - anche non continuativamente ma per un periodo complessivo di almeno due anni - non può rieletto alle elezioni indette al termine del suo secondo mandato. A tale divieto si può derogare solo dietro richiesta di almeno i quattro quinti dei Soci intervenuti all'Assemblea nella quale si svolgono le elezioni. Ove non ricorrano queste condizioni i Consiglieri sono rieleggibili liberamente.
In caso di morte, dimissioni o decadimento dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Ove per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri eletti - ivi non contando quelli eventualmente cooptati - si riduca a meno dei due terzi il Consiglio Direttivo in toto si considera decaduto e si dovrà convocare una Assemblea straordinaria entro sessanta giorni per procedere a nuove elezioni. Ove entro tale termine sia prevista una Assemblea ordinaria si inseriranno le elezioni nell'Ordine del Giorno di detta Assemblea, in luogo della convocazione di una Assemblea straordinaria, a condizione che sia possibile darne comunicazione tempestiva ai Soci.
La carica di Consigliere è gratuita. Ai Soci che la assumano compete solo il rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate.
Art. 23 - Compiti Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea
formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione
elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo
presenta ad ogni seduta ordinaria dell'Assemblea dei Soci una relazione generale sulla gestione dell'Associazione
stabilisce le quote annuali delle varie categorie di Soci
decide sugli investimenti patrimoniali
decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi, a norma del precedente art. 3
conferisce e revoca procure.
Pone in essere tutte le scelte che ritenga opportune per dare attuazione alle delibere dell'Assemblea.
Ove per cause non previste dall'Assemblea il Consiglio Direttivo trovasse impossibile o inappropriato attuare un mandato assembleare deve darne conto nella prima Assemblea ordinaria che potrà pronunciarsi sulle scelte operate e sui comportamenti adottati.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sugli organi di diffusione dell'Associazione.
Art. 24 - Cariche all'interno del Consiglio Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
un Presidente
uno o più Vice-Presidenti
un Segretario
un Tesoriere
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed alle autorità amministrative e giudiziarie.
Compiti del Presidente sono:
convocare l'Assemblea in seduta ordinaria predisponendone l'Ordine del Giorno
convocare il Consiglio Direttivo e presiederne le sedute
attuare i provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo per ciò che concerne l'ordinaria e la straordinaria amministrazione
rappresentare l'Associazione presso tutti gli incontri di enti ed istituzioni italiani e stranieri.
Il Presidente può delegare anche verbalmente i propri poteri per singoli atti di ordinaria amministrazione, o parte di essi, ad altri Consiglieri. Egli può altresì delegare per iscritto i propri poteri in materia di ordinaria amministrazione, fino a che non intervenga revoca.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza o impedimento.
Compiti del Segretario sono:
attendere a tutti gli aspetti burocratici legati alla vita dell'Associazione.
coordinare tutte le attività svolte da organismi o singoli membri dell'Associazione nel perseguimento delle finalità statutarie
La carica di Presidente non è cumulabile con altre all'interno del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere disgiuntamente hanno tutti i poteri necessari a compiere qualsiasi operazione bancaria necessaria al conseguimento delle finalità sociali, come apertura di conti correnti, investimenti ed accensione di mutui, depositi e prelievi con qualsiasi mezzo, emissione, firma e girata di assegni di qualunque importo.
Titolo VI - Controversie e questioni disciplinari
Art. 25 - Sanzioni Come già previsto al precedente art. 8 il Consiglio Direttivo deve provvedere a richiami formali ovvero diffide nei confronti di Soci il cui comportamento sia difforme da quanto imposto da Statuto e Regolamento. Nessun organo interno all'Associazione ha titolo per comminare sanzioni più gravi. Ove la situazione lo richieda il Consiglio Direttivo potrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale (cfr. successivo art. 26).
E' comunque espressamente escluso che si possa applicare - anche in seguito ad intervento arbitrale - il provvedimento dell'espulsione nei confronti di un associato.
E' invece ammesso il provvedimento della sospensione, secondo modalità e durata - che comunque non potrà mai superare i due anni - stabilite dal Collegio Arbitrale. Contro tale provvedimento è comunque ammesso ricorso davanti all'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria. Tale ricorso andrà notificato al Segretario entro trenta giorni dal responso arbitrale. Il provvedimento si intende esecutivo o dopo il pronunciamento favorevole dell'Assemblea o dopo che sia scaduto il termine per la presentazione del ricorso senza che detto ricorso sia stato presentato.
Art. 26 - Clausola compromissoria. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra l'AGI ed i Soci verranno giudicate da un Collegio Arbitrale, che fungerà da amichevole compositore, composto da tre membri. Ognuna delle parti nominerà un membro, mentre il terzo verrà nominato di comune accordo dai due Arbitri eletti. Qualora una delle due parti non nominasse il proprio membro entro trenta giorni dalla notifica della nomina della controparte, il Presidente dell'AGI provvederà a tale nomina. Qualora le parti non si accordassero sulla nomina del terzo Arbitro entro trenta giorni dalla designazione dei due Arbitri di parte, detta nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente o da persona da esso designata.
Gli arbitri svolgeranno l'arbitrato giudicando ex bono et aequo, seguendo le norme dell'arbitrato rituale, e prenderanno le loro decisioni a maggioranza.
Titolo VII - Disposizioni finali
Art. 27 - Scioglimento Secondo quanto disposto nell'art 21 del Codice Civile lo scioglimento dell'AGI può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662.
Art. 28 - Fusione con altre organizzazioni L'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria può deliberare la fusione dell'AGI con altre organizzazioni analoghe. Tale fusione può avvenire solo ove ricorrano le seguenti circostanze:
vi sia il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
l'organizzazione con cui avverrà la fusione abbia chiaramente espressi nel proprio
Statuto finalità e modi di attuazione del tutto analoghi a quanto previsto nei precedenti artt. 3 e 4
l'organizzazione con cui avverrà la fusione soddisfi i requisiti di cui all'art. 5 comma 1 lettera b quarto capoverso della legge n. 460/97
Art. 29 - Norma residuale Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Neil Murray Mitchison
Alberto Francesco Rezza
Massimo Mariani
Aldo Riccardo Podavini
Matteo Raoul Enrico Sisa
Alexandre Albore